Statuto

STATUTO

Art. 1 Denominazione – Sede

E’ costituita l’Associazione denominata

ASSOCIAZIONE CULTURALE REPUBBLICA NOMADE

IN SIGLA REPUBBLICA NOMADE

con sede in Parma, Via Montacchini n. 5, regolata dal presente Statuto, dal D.Lgs. n. 460/1997 e dalla normativa vigente in materia di associazionismo.

Art. 2 Finalità - Scopo – Durata

1. LAssociazione viene definita aperta, ugualitaria, pluralistica, democratica, liberale, aconfessionale, apolitica, solidaristica, partecipativa e senza scopi di lucro.

Mira al raggiungimento ed al rispetto dei fondamentali principi e diritti della vita: libertà, dignità e promozione umana, democraticità, solidarietà, assistenza, partecipazione, formazione, tempo libero, per attività e servizi alla persona.

LAssociazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della cultura e la rigenerazione del nostro Paese attraverso iniziative e manifestazioni culturali di ampio respiro e di partecipazione diffusa.

Il suo scopo è di promuovere gesti collettivi che abbiano la capacità di rimettere in movimento i corpi e le menti. Potranno essere usati mezzi di comunicazione sia su carta che in rete e si potrà attivare anche un sito per comunicare le iniziative che di volta in volta l’Associazione riterrà opportune svolgere per divulgare sia lo spirito che lanima. Nella promozione e nello sviluppo di queste iniziative potranno anche essere pubblicati dei libri atti ad illustrarne le finalità e che possano a loro volta creare le condizioni per nuove iniziative collettive da svolgere sul territorio.

La stessa si propone di dare il proprio contributo per una rigenerazione del nostro Paese all’interno dell’Europa e del mondo attraverso organi di comunicazione su carta ed in rete e iniziative che possano aprirsi alla partecipazione di molti.

2. LAssociazione ha durata illimitata ed è su base volontaria.

Art. 3 Attività

1. L’Associazione si propone di promuovere e organizzare sul territorio nazionale ed internazionale programmi ed eventi di sensibilizzazione anche mediante cammini che coinvolgano in particolare i propri soci interessati e appassionati della natura, della cultura, ma che si possano allargare a una partecipazione più ampia e irradiante.

2. L’Associazione promuove inoltre spettacoli e incontri di lettura e approfondimento in merito ai temi dell’economia, del territorio e dell’ambiente, della salute, della scienza, dell’educazione e della cultura.

3. L’ Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività strettamente strumentali alla stessa.

4. In funzione della suddetta attività l’Associazione utilizzerà collegamenti e collaborazioni con enti pubblici e/o privati costituiti o comunque operanti in settori analoghi.

Art. 4 Soci – Altri sostenitori

1. Possono partecipare allAssociazione in qualità di soci:

  • le persone fisiche cittadini italiani e stranieri residenti in Italia ed allestero;

  • le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Al momento delladesione il socio versa la quota per lanno in corso e accetta lo scopo e le finalità dellAssociazione nonché le disposizioni del presente statuto. Ladesione viene iscritta a libro soci a cura del Presidente, e/o del Segretario e/o del Tesoriere, se nominati, con lindicazione delle sue generalità.

Al socio, al momento delladesione, viene consegnata la tessera sociale.

2. Lappartenenza allAssociazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti ed alla conoscenza ed accettazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni dellAssociazione.

Il Presidente può attribuire la qualifica di socio onorarioai soci che hanno fornito un particolare contributo alla vita dellAssociazione.

3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Sono infatti escluse partecipazioni temporanee alla vita della Associazione. I soci sono in varia misura coinvolti nello svolgimento delle attività per il buon funzionamento dell’Associazione, fatto salvo comunque il principio di democraticità e l’effettiva partecipazione di tutti i soci.

4. La quota a carico dei soci non è in alcun caso trasferibile nè restituibile, neppure nei casi di dimissioni, recesso, esclusione o cessazione ai sensi del successivo articolo 5.

5. Possono essere accettati versamenti volontari da parte di altre persone o enti, c.d. sostenitori, che intendono sostenere lAssociazione nella sua attività istituzionale e ne condividono scopo e finalità. I sostenitori non sono obbligati al versamento della quota associativa annuale e non assumono la qualifica di soci e pertanto non acquisiscono diritti e/o doveri legati alla qualifica di soci. Gli stessi tuttavia potranno conseguire la qualifica di socio a seguito di versamento della quota associativa annuale secondo le modalità e le condizioni indicate nel presente articolo.

6. Il numero degli aderenti è illimitato.

Art. 5 Soci: Diritti e doveri – Esclusione

l. I Soci hanno lobbligo di versare la quota associativa al momento delladesione e ogni anno. Oltre alla quota associativa potranno donare allAssociazione altre risorse che entreranno a far parte del fondo comune e saranno destinate agli scopi dellAssociazione.

2. Ciascun socio maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime diversificato tra i soci, per l’approvazione e modificazione dello statuto e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri; hanno il diritto di esprimere liberamente i propri pareri in assemblea, hanno altresì diritto di partecipare alle attività della stessa ed a conoscere i programmi finalizzati a realizzare gli scopi sociali. I soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Hanno il dovere di sostenere con la propria attività gli scopi dell’Associazione, di osservare le norme statutarie ed i regolamenti interni nonché le deliberazioni degli organi sociali.

3. I soci hanno il diritto di votare direttamente o per delega in assemblea; ogni delegato può esprimere al massimo due voti oltre al suo. La delega può essere rilasciata solo ad altro socio.

4. I soci possono svolgere a favore dellAssociazione sia attività retribuita che attività non retribuita. Ai soci volontari non retribuiti possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e giustificate. L’Associazione potrà eventualmente assumere lavoratori dipendenti o assimilati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo purché in preferenza tra soggetti in seno ai soci, sempre nel rispetto della normativa vigente. L’Associazione potrà altresì approvare la consulenza di professionisti esterni, sempre che tali qualifiche non siano riscontrabili all’interno della compagine sociale, per la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all’interno dell’Associazione per il perseguimento dei suoi fini. La corresponsione ai professionisti di cui sopra sarà conforme alle tariffe professionali in vigore.

5. La qualifica di socio si perde per:

  • dimissioni volontarie o recesso;

  • sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;

  • mancato versamento della quota associativa annuale per l’esercizio sociale in corso;

  • decesso della persona fisica o estinzione o fallimento della persona giuridica o ente;

  • esclusione del socio per comportamento contrastante o in violazione degli scopi statutari nonché per indegnità o per disaccordo in ordine agli scopi dell’Associazione, al suo modello gestionale e alle decisioni strategiche dell’assemblea.

6. L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza e comunicata al richiedente o al socio. Il socio può richiedere che si riunisca entro 60 giorni l’assemblea dei soci per il riesame dell’esclusione.

7. Le dimissioni volontarie o il recesso del socio dovranno essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dall’annotazione sul libro soci.

8. Il mancato versamento della quota associativa annuale, entro due mesi dal termine di versamento, comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Art. 6 Organi dell’Associazione

Sono organi dellAssociazione:

  • l’Assemblea;

  • il Consiglio Direttivo

  • il Presidente

ed eventualmente il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 7 Assemblea

1. L’assemblea è l’organo sovrano dellAssociazione. Ecostituita da tutti i soci (che vi partecipano con uguale rappresentatività e peso) ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo.

Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale; è convocata altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne venga fatta espressa richiesta da almeno un terzo dei soci iscritti a libro soci.

Si riunisce in via straordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta della maggioranza semplice dei soci iscritti a libro soci.

2. La convocazione è scritta (effettuata mediante lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax, e_mail, affissione dellavviso presso la sede dellAssociazione, o qualunque altro modo ritenuto idoneo a mettere a conoscenza dei soci la convocazione) ed è rivolta a ciascun socio con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata per lassemblea.

3. L’assemblea ordinaria adotta le delibere a maggioranza semplice dei presenti ed ha, oltre ai compiti conferitigli dal presente statuto e da disposizioni di legge, i seguenti compiti:

  • eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, il Presidente;

  • approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;

  • approvare il rendiconto annuale;

  • verificare il rispetto degli obblighi e salvaguardare i diritti dei Soci;

  • discutere e deliberare su gli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

4. L’assemblea straordinaria adotta le delibere con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti e delibera in merito a:

  • richieste di modifica del presente statuto ed eventuali regolamenti;

  • scioglimento dellAssociazione.

Art. 8 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo, organo esecutivo dell’Associazione, è eletto dall’assemblea ed è composto da almeno 3 membri eletti tra i soci. Si riunisce ogniqualvolta si ritenga opportuno o necessario per l’ordinaria gestione dellAssociazione, su proposta del Presidente o anche di uno solo dei suoi membri.

I membri del Consiglio durano in carica a tempo determinato o indeterminato, salvo revoca o dimissioni, in base a quanto stabilito dallassemblea allatto della nomina e sono rieleggibili.

2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 3 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta da inviare mediante lettera espressa, raccomandata, fax o e-mail e/o avviso telefonico in casi di urgenza. Sono tuttavia valide le riunioni non convocate come sopra quando siano presenti tutti i membri in carica del Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio direttivo, convocato come sopra, è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e sono verbalizzate con sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

4. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e provvede ad assumere le delibere indicate nel presente statuto nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

  • a fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;

  • a sottoporre annualmente all’approvazione dell’assemblea il rendiconto consuntivo;

  • a determinare le quote associative e gli eventuali contributi dei soci;

  • ad amministrare il patrimonio sociale e deliberare sull’accettazione di donazioni, eredità e legati;

  • a proporre all’Assemblea le modifiche statutarie eventualmente resesi necessarie;

  • ad assumere il personale;

  • a ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di rimborsare a piè di lista eventuali spese sostenute dai Consiglieri nello svolgimento del loro mandato a favore dell’Associazione.

5. I Consiglieri sono solidalmente responsabili con lAssociazione per le obbligazioni verso terzi assunte in prima persona in nome e per conto dellAssociazione.

Art. 9 Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. E’ responsabile verso i soci e verso i terzi come disposto dell’Art. 38 c.c.. Egarante di tutti i debiti dell’Associazione assieme ai membri del Consiglio direttivo fatta eccezione per quelli che non hanno partecipato alla delibera degli atti o abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

E’ responsabile delle relazioni esterne e coordina le attività interne all’Associazione.

2. Eeletto in seno al Consiglio direttivo. Sovraintende all’andamento dell’Assemblea, cura l’applicazione del presente Statuto in base alle decisioni Assembleari ed alle linee di indirizzo contenute nel programma generale, se approvato; coordina l’attività e ne autorizza le spese.

3.Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

4. Esercita i più ampi poteri di ordinaria amministrazione attribuiti al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo gli conferisce altresì i seguenti poteri, da intendersi solo esemplificativi:

  • rappresentare l’Associazione presso gli enti pubblici;

  • stipulare, modificare e risolvere contratti;

  • incassare, esigere somme, procedere a pagamenti, disporre bonifici ed operare in ogni altro modo sul conto corrente della Associazione con firma congiunta e/o disgiunta con il Segretario - Tesoriere di cui all’Art. 11 e allArt. 12 del presente statuto.

5. Esso cessa dalla carica per dimissioni volontarie, scadenza del mandato o revoca su deliberazione del Consiglio direttivo quando non ottemperi alle previsioni di legge o statutarie.

Art.10 Il Vice-Presidente

Il Vice Presidente, se nominato dal Consiglio direttivo, collabora con il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione. In caso di carica vacante del Presidente, convoca con urgenza l’Assemblea.

Art.11 Segretario

Il Segretario, se nominato dal Consiglio Direttivo, la cui carica è eventualmente cumulabile con quella di Vice-Presidente, assiste il Consiglio direttivo con mansioni amministrative e coadiuva i suoi membri con i seguenti compiti:

  • redige e conserva i Verbali di Assemblea e del Consiglio direttivo;

  • cura le convocazioni;

  • provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;

  • provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art. 12 Tesoriere

Il Tesoriere, se nominato dal Consiglio direttivo, la cui carica è eventualmente cumulabile con quella di Vice-Presidente, assiste il Consiglio direttivo con mansioni contabili e coadiuva i suoi membri con i seguenti compiti:

  • predispone lo schema del progetto di rendicontazione annuale;

  • provvede alla tenuta della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

  • riscuote le entrate e paga le spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo;

  • è a capo del personale;

  • cura i rapporti con gli Istituti di Credito; ha altresì il potere di operare sul conto corrente della Associazione con firma congiunta e/o disgiunta con il Presidente.

In caso non venga nominato un Segretario, svolge anche le funzioni ad esso attribuite ai sensi del precedente art. 11.

Art. l3 Patrimonio

Il patrimonio dellAssociazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;

b) dalle quote dei soci e contributi specifici a fronte di prestazioni di servizi;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

d) dal ricavato dall’organizzazione di iniziative promozionali o manifestazioni finalizzate al finanziamento;

e) da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere.

Art. l4 Esercizio sociale Rendiconto

l. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio direttivo, il rendiconto consuntivo, comprendente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dellAssociazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci. Il consuntivo dev’essere approvato dallassemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

2. Il rendiconto deve coincidere con l‘anno solare. Dallo stesso devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. E fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita sociale come disposto dall’Art. 148 TUIR e D. Lgs. 460/1997. L’avanzo di gestione deve essere reinvestito in favore delle attività istituzionali.

Art. l5 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dallassemblea dei soci in seduta straordinaria.

2. In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro ente no profit od Associazione avente finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento.

Art. l6 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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